Art. 385 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Forma del contratto

Articolo 385 - codice della navigazione

Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto. La scrittura deve enunciare:
1) gli elementi di individuazione, la nazionalità, la portata della nave;
2) il nome del noleggiante e del noleggiatore;
3) il nome del comandante;
4) l’ammontare del nolo;
5) la durata del contratto o l’indicazione dei viaggi da compiere.
Non è richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne navi minori di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se a vela, o alle dieci, se a propulsione meccanica.

Articolo 385 - Codice della navigazione

Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto. La scrittura deve enunciare:
1) gli elementi di individuazione, la nazionalità, la portata della nave;
2) il nome del noleggiante e del noleggiatore;
3) il nome del comandante;
4) l’ammontare del nolo;
5) la durata del contratto o l’indicazione dei viaggi da compiere.
Non è richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne navi minori di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se a vela, o alle dieci, se a propulsione meccanica.

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