Art. 373 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Prescrizione

Articolo 373 - codice della navigazione

I diritti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di 2 anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. In caso di più contratti a tempo determinato o a viaggio, che ai sensi dell’art. 326 siano regolati dalle norme sul contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione dell’ultimo contratto.
La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell’arruolato ed agli altri aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d’iscrizione.

Articolo 373 - Codice della navigazione

I diritti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di 2 anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. In caso di più contratti a tempo determinato o a viaggio, che ai sensi dell’art. 326 siano regolati dalle norme sul contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione dell’ultimo contratto.
La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell’arruolato ed agli altri aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d’iscrizione.

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