(1) Le norme corporative, richiamate nel presente articolo, sono inapplicabili, atteso che gli organi corporativi sono stati aboliti, dopo la caduta del regime fascista, con il R.D.L. 09.08.1943 n. 791.
In riferimento alla materia, l’ord. generale n. 28 del Governo militare alleato ha proclamato il principio della libertà sindacale, abolendo qualsiasi istituzione connessa con il sistema corporativo e l’ art. 43 D.Lgs.Lgt. 23.11.1944 n. 369 ha stabilito che : ” Per i rapporti collettivi e individuali restano in vigore, salve successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli artt. 10 e 13 L. 03.04.1926 n. 563, agli artt. 8 e 11 L. 05.02.1934 n. 163 e agli artt. 4 e 5 R.D.L. 09.08.1943 n. 721″.
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