Art. 372 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Effetti della chiamata o del richiamo alle armi

Articolo 372 - codice della navigazione

Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell’arruolato sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all’arruolato sono determinati da leggi speciali dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli usi. (1)

Articolo 372 - Codice della navigazione

Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell’arruolato sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all’arruolato sono determinati da leggi speciali dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli usi. (1)

Note

(1) Le norme corporative, richiamate nel presente articolo, sono inapplicabili, atteso che gli organi corporativi sono stati aboliti, dopo la caduta del regime fascista, con il R.D.L. 09.08.1943 n. 791.
In riferimento alla materia, l’ord. generale n. 28 del Governo militare alleato ha proclamato il principio della libertà sindacale, abolendo qualsiasi istituzione connessa con il sistema corporativo e l’ art. 43 D.Lgs.Lgt. 23.11.1944 n. 369 ha stabilito che : ” Per i rapporti collettivi e individuali restano in vigore, salve successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli artt. 10 e 13 L. 03.04.1926 n. 563, agli artt. 8 e 11 L. 05.02.1934 n. 163 e agli artt. 4 e 5 R.D.L. 09.08.1943 n. 721″.

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