Art. 369 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti dell'arruolato verso l'armatore

Articolo 369 - codice della navigazione

Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad 1/5 del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l’armatore, dipendenti dal servizio della nave. (1)
La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall’armatore per il rimpatrio dell’arruolato o per spese di cura, nonché quelle dall’istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.
L’arruolato può chiedere all’armatore all’atto dell’imbarco, che parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia.
Se l’armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza è risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, dall’autorità marittima o consolare del luogo dove si trova la nave.

Articolo 369 - Codice della navigazione

Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad 1/5 del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l’armatore, dipendenti dal servizio della nave. (1)
La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall’armatore per il rimpatrio dell’arruolato o per spese di cura, nonché quelle dall’istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.
L’arruolato può chiedere all’armatore all’atto dell’imbarco, che parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia.
Se l’armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza è risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, dall’autorità marittima o consolare del luogo dove si trova la nave.

Note

(1) E’ costituzionalmente illegittimo il c. 1 del presente articolo (C. Cost. 07.03.1996 – 15.03.1996 n. 72 , G.U. 20.03.1996, n. 12, Prima Serie Speciale) .

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