Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali. (1)
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 3, L. 23.09.2013, n. 113 (G.U. 9.10.2013, n. 237 – S.O. n. 68) con decorrenza 24.10.2013. Si riporta, di seguito, il testo previgente:
“1. Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali, purché gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che battono la loro bandiera.”.
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