Art. 367 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave

Articolo 367 - codice della navigazione

L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest’ultimo caso sono a carico dell’armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.
Se la retribuzione percepita dall’arruolato a bordo della nave, sulla quale è imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell’art. 364, l’armatore è tenuto a corrispondergli la differenza.

Articolo 367 - Codice della navigazione

L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest’ultimo caso sono a carico dell’armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.
Se la retribuzione percepita dall’arruolato a bordo della nave, sulla quale è imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell’art. 364, l’armatore è tenuto a corrispondergli la differenza.

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