L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest’ultimo caso sono a carico dell’armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.
Se la retribuzione percepita dall’arruolato a bordo della nave, sulla quale è imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell’art. 364, l’armatore è tenuto a corrispondergli la differenza.