Art. 366 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Luogo di rimpatrio

Articolo 366 - codice della navigazione

Il rimpatrio dell’arruolato si compie con il sua ritorno al porto di arruolamento.
Tuttavia, se l’arruolato ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra località da lui indicata.

Articolo 366 - Codice della navigazione

Il rimpatrio dell’arruolato si compie con il sua ritorno al porto di arruolamento.
Tuttavia, se l’arruolato ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra località da lui indicata.

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