Art. 364 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Contenuto dell'obbligo del rimpatrio

Articolo 364 - codice della navigazione

L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato comprende le spese necessarie per il viaggio, l’alloggio e il mantenimento, fino all’arrivo a destinazione, nonché, durante l’eventuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all’ammissione a libera pratica.
Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell’articolo precedente, l’armatore è tenuto a corrispondere all’arruolato, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell’art. 361.
In caso di naufragio, l’armatore è altresì tenuto a fornire ai componenti dell’equipaggio gli indumenti necessari.

Articolo 364 - Codice della navigazione

L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato comprende le spese necessarie per il viaggio, l’alloggio e il mantenimento, fino all’arrivo a destinazione, nonché, durante l’eventuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all’ammissione a libera pratica.
Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell’articolo precedente, l’armatore è tenuto a corrispondere all’arruolato, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell’art. 361.
In caso di naufragio, l’armatore è altresì tenuto a fornire ai componenti dell’equipaggio gli indumenti necessari.

Istituti giuridici

Novità giuridiche