Art. 362 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Decorrenza delle indennità previste negli articoli precedenti

Articolo 362 - codice della navigazione

Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all’arruolato il diritto ad una indennità giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l’arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo in cui il rimpatrio stesso è stato effettuato.
Quando la risoluzione del contratto è determinata da una delle cause indicate nell’art. 343, n, 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all’arruolato è regolato dall’art. 356, l’indennità di cui all’art. 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto.

Articolo 362 - Codice della navigazione

Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all’arruolato il diritto ad una indennità giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l’arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo in cui il rimpatrio stesso è stato effettuato.
Quando la risoluzione del contratto è determinata da una delle cause indicate nell’art. 343, n, 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all’arruolato è regolato dall’art. 356, l’indennità di cui all’art. 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto.

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