Quando, a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, s’intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo.
Se la retribuzione è convenzionata a viaggio, o a partecipazione al profitto o al nolo, l’indennità è determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all’arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.
A partire dal 1 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli artt. 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell’indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.