Se l’armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell’art. 345, è dovuta all’arruolato, oltre alla indennità prevista nell’art. 352, un’altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma dell’art. 342.
Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell’art. 342, è dovuta un’indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti.
Se l’armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto a tempo determinato, prima della scadenza, ai sensi dell’art. 345, l’arruolato ha diritto:
1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto di armamento, prima della partenza, ad una indennità pari a 45 gg. di retribuzione, ovvero pari alla retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per il quale il contratto è stato stipulato è inferiore a 45 gg.;
2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una indennità pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto.