Art. 355 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Indennità in caso di morte dell'arruolato

Articolo 355 - codice della navigazione

In caso di risoluzione del contratto per morte dell’arruolato se l’arruolato è morto per la salvezza della nave, è dovuta in ogni caso, indipendentemente dall’indennità prevista nell’art. 352, una indennità pari all’intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio alla data della morte.
Si applicano, per l’attribuzione dell’indennità, il secondo e il terzo comma dell’articolo precedente.

Articolo 355 - Codice della navigazione

In caso di risoluzione del contratto per morte dell’arruolato se l’arruolato è morto per la salvezza della nave, è dovuta in ogni caso, indipendentemente dall’indennità prevista nell’art. 352, una indennità pari all’intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio alla data della morte.
Si applicano, per l’attribuzione dell’indennità, il secondo e il terzo comma dell’articolo precedente.

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