Art. 353 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Indennità in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la innavigabilità assoluta della nave

Articolo 353 - codice della navigazione

Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. 1 dell’art. 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio hanno diritto per il periodo durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative. (1)
In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà degli arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda spetta agli arruolati stessi un’indennità corrispondente al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti.

Articolo 353 - Codice della navigazione

Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. 1 dell’art. 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio hanno diritto per il periodo durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative. (1)
In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà degli arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda spetta agli arruolati stessi un’indennità corrispondente al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti.

Note

(1) Le norme corporative, richiamate nel presente comma, sono inapplicabili, atteso che gli organi corporativi sono stati aboliti, dopo la caduta del regime fascista, con il R.D.L. 09.08.1943 n. 791.
In riferimento alla materia, l’ord. generale n. 28 del Governo militare alleato ha proclamato il principio della libertà sindacale, abolendo qualsiasi istituzione connessa con il sistema corporativo e l’ art. 43 D.Lgs.Lgt. 23.11.1944 n. 369 ha stabilito che : ” Per i rapporti collettivi e individuali restano in vigore, salve successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli artt. 10 e 13 L. 03.04.1926 n. 563, agli artt. 8 e 11 L. 05.02.1934 n. 163 e agli artt. 4 e 5 R.D.L. 09.08.1943 n. 721″.

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