Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. 1 dell’art. 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio hanno diritto per il periodo durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative. (1)
In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà degli arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda spetta agli arruolati stessi un’indennità corrispondente al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti.