Art. 352 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato

Articolo 352 - codice della navigazione

In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, è dovuta all’arruolato un’indennità nella misura stabilita dall’articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all’arruolato stesso. (1) (2)

Articolo 352 - Codice della navigazione

In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, è dovuta all’arruolato un’indennità nella misura stabilita dall’articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all’arruolato stesso. (1) (2)

Note

(1) E’ costituzionalmente illegittimo il presente articolo nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità di anzianità nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto imputabile all’arruolato (C. Cost. 25.02.1987 – 02.03.1987 n. 63, G.U. 11.03.1987, n. 11, Prima Serie Speciale) .
(2) Indennità sostituita dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 C.C.

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