Art. 351 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'armatore

Articolo 351 - codice della navigazione

In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà dell’armatore è dovuta all’arruolato una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. (1) (2) (3)
Ai fini dell’applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi d’infermità per i quali l’arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell’art. 356.

Articolo 351 - Codice della navigazione

In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà dell’armatore è dovuta all’arruolato una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. (1) (2) (3)
Ai fini dell’applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi d’infermità per i quali l’arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell’art. 356.

Note

(1) A norma dell’art. 4, secondo comma, della L. 29.05.1982, n. 297, quando il trattamento o altra indennità  di fine rapporto sono commisurate alla retribuzione questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi.
(2) Indennità sostituita dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 C.C.
(3) Le norme corporative, richiamate nel presente comma, sono inapplicabili, atteso che gli organi corporativi sono stati aboliti, dopo la caduta del regime fascista, con il R.D.L. 09.08.1943 n. 791.
In riferimento alla materia, l’ord. generale n. 28 del Governo militare alleato ha proclamato il principio della libertà sindacale, abolendo qualsiasi istituzione connessa con il sistema corporativo e l’ art. 43 D.Lgs.Lgt. 23.11.1944 n. 369 ha stabilito che : ” Per i rapporti collettivi e individuali restano in vigore, salve successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli artt. 10 e 13 L. 03.04.1926 n. 563, agli artt. 8 e 11 L. 05.02.1934 n. 163 e agli artt. 4 e 5 R.D.L. 09.08.1943 n. 721″.

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