Art. 349 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Retribuzioni spettanti all'arruolato in caso di risoluzione del contratto

Articolo 349 - codice della navigazione

In ogni caso di risoluzione del contratto:
1) se la retribuzione è stabilita a tempo, questa è dovuta all’arruolato fino al giorno della risoluzione;
2) se la retribuzione è stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo è dovuta all’arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione in base al contratto.
Se la retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause previste nell’art. 343, nn. 2, 3, 4, 5 e 6, nonché negli artt. 345, 346, è dovuta l’intera quota spettante all’arruolato in base al contratto.

Articolo 349 - Codice della navigazione

In ogni caso di risoluzione del contratto:
1) se la retribuzione è stabilita a tempo, questa è dovuta all’arruolato fino al giorno della risoluzione;
2) se la retribuzione è stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo è dovuta all’arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione in base al contratto.
Se la retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause previste nell’art. 343, nn. 2, 3, 4, 5 e 6, nonché negli artt. 345, 346, è dovuta l’intera quota spettante all’arruolato in base al contratto.

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