Art. 345 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'armatore

Articolo 345 - codice della navigazione

L’armatore ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all’arruolato.

Articolo 345 - Codice della navigazione

L’armatore ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all’arruolato.

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