Art. 344 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Presunzione di perdita della nave

Articolo 344 - codice della navigazione

Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell’arruolato e degli altri aventi diritto.

Articolo 344 - Codice della navigazione

Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell’arruolato e degli altri aventi diritto.

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