Art. 338 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio

Articolo 338 - codice della navigazione

Se la retribuzione è determinata a viaggio essa è proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l’ulteriore durata è dovuta a causa non imputabile all’armatore, l’aumento proporzionale è ridotto a 1/3.
La retribuzione non è soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio piu` breve di quello previsto nel contratto.

Articolo 338 - Codice della navigazione

Se la retribuzione è determinata a viaggio essa è proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l’ulteriore durata è dovuta a causa non imputabile all’armatore, l’aumento proporzionale è ridotto a 1/3.
La retribuzione non è soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio piu` breve di quello previsto nel contratto.

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