Art. 336 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Trattamento dell'arruolato malato o ferito

Articolo 336 - codice della navigazione

L’arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a percepire la retribuzione ed ha diritto all’assistenza sanitaria a spese della nave.
Se l’arruolato si è intenzionalmente procurato la malattia o la lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione, l’armatore è egualmente tenuto a provvedere all’assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall’arruolato.
Nel caso previsto nel comma precedente, il componente dell’equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale è inabile al servizio.
Se I’arruolato deve essere sbarcato a causa della sua condizione di salute o se, per altra ragione, è sbarcato prima che si sia verificata la guarigione, si applica il disposto degli artt, 356, 365.

Articolo 336 - Codice della navigazione

L’arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a percepire la retribuzione ed ha diritto all’assistenza sanitaria a spese della nave.
Se l’arruolato si è intenzionalmente procurato la malattia o la lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione, l’armatore è egualmente tenuto a provvedere all’assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall’arruolato.
Nel caso previsto nel comma precedente, il componente dell’equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale è inabile al servizio.
Se I’arruolato deve essere sbarcato a causa della sua condizione di salute o se, per altra ragione, è sbarcato prima che si sia verificata la guarigione, si applica il disposto degli artt, 356, 365.

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