Art. 335 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Caricazione abusiva di merci

Articolo 335 - codice della navigazione

Il comandante e gli altri componenti dell’equipaggio non possono caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell’armatore o di un suo rappresentante.
L’arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.

Articolo 335 - Codice della navigazione

Il comandante e gli altri componenti dell’equipaggio non possono caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell’armatore o di un suo rappresentante.
L’arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.

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