Art. 333 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Albo a bordo per l'affissione delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento

Articolo 333 - codice della navigazione

Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all’equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all’arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui venga prescritta l’affissione dall’autorità.

Articolo 333 - Codice della navigazione

Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all’equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all’arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui venga prescritta l’affissione dall’autorità.

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