Art. 331 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore

Articolo 331 - codice della navigazione

L’armatore può procedere all’arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all’autorità del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati nell’articolo seguente.
La detta autorità trasmette telegraficamente, a spese dell’armatore gli estremi della dichiarazione all’autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco.
Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all’autorità del porto d’imbarco, si perfeziona il contratto di arruolamento.

Articolo 331 - Codice della navigazione

L’armatore può procedere all’arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all’autorità del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati nell’articolo seguente.
La detta autorità trasmette telegraficamente, a spese dell’armatore gli estremi della dichiarazione all’autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco.
Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all’autorità del porto d’imbarco, si perfeziona il contratto di arruolamento.

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