Art. 33 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Ampliamento del demanio marittimo

Articolo 33 - codice della navigazione

Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell’art. 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l’espropriazione è fatta con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con il ministro per le finanze.
Il decreto costituisce titolo per l’immediata occupazione del bene da espropriare. (1)

Articolo 33 - Codice della navigazione

Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell’art. 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l’espropriazione è fatta con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con il ministro per le finanze.
Il decreto costituisce titolo per l’immediata occupazione del bene da espropriare. (1)

Note

(1) La competenza per la dichiarazione di pubblico interesse per l’espropriazione, citata nel presente articolo, è attualmente attribuita al Ministero dei trasporti e della navigazione .

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