Art. 328 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Forma del contratto

Articolo 328 - codice della navigazione

Salvo quanto è disposto nei successivi articoli il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico ricevuto, nella Repubblica, dall’autorità marittima, e, all’estero, dall’autorità consolare.
Il contratto deve parimenti, a pena di nullità, essere dalle autorità predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.
Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l’adempimento di tale formalità si deve far constatare nel contratto stesso.

Articolo 328 - Codice della navigazione

Salvo quanto è disposto nei successivi articoli il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico ricevuto, nella Repubblica, dall’autorità marittima, e, all’estero, dall’autorità consolare.
Il contratto deve parimenti, a pena di nullità, essere dalle autorità predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.
Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l’adempimento di tale formalità si deve far constatare nel contratto stesso.

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