Art. 324 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Capacità dei minori di anni diciotto

Articolo 324 - codice della navigazione

Il minore di anni 18, iscritto nelle matricole della gente di mare, può, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.
La revoca del consenso all’iscrizione nelle matricole, da parte dell’esercente la patria potestà o la tutela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di contratti di arruolamento, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati, né della capacità di prestare, fino al compimento del viaggio in corso, il proprio lavoro in esecuzione del contratto.

Articolo 324 - Codice della navigazione

Il minore di anni 18, iscritto nelle matricole della gente di mare, può, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.
La revoca del consenso all’iscrizione nelle matricole, da parte dell’esercente la patria potestà o la tutela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di contratti di arruolamento, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati, né della capacità di prestare, fino al compimento del viaggio in corso, il proprio lavoro in esecuzione del contratto.

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