Art. 318 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Nazionalità dei componenti dell'equipaggio

Articolo 318 - codice della navigazione

L’equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all’Unione europea.
Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale. (2)
I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell’amministrazione competente, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324. (3)
Per le navi adibite alla pesca marittima, l’autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell’armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante. (1) (4)

Articolo 318 - Codice della navigazione

L’equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all’Unione europea.
Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale. (2)
I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell’amministrazione competente, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324. (3)
Per le navi adibite alla pesca marittima, l’autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell’armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante. (1) (4)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 7 D.L. 30.12.1997, n. 457 convertito, con modifiche, dalla L. 27.02.1998, n. 30.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, L. 16.03.2001, n. 88, con decorrenza dal 18.04.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
” 2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessità, può autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell’intero equipaggio. “
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’ art. 34, L. 01.08.2002, n. 166 con decorrenza dal 18.08.2002.
(4) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 26.05.2004, n. 153, con decorrenza dal 08.07.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:
“3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l’autorità marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, in caso di particolari necessità, che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della metà dell’intero equipaggio.”

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