Art. 317 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Composizione e forza minima dell'equipaggio

Articolo 317 - codice della navigazione

Il comandante del porto provvede all’applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonché la composizione e la forza minima dell’intero equipaggio.
Il Ministro per la marina mercantile, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell’equipaggio delle navi da carico e da pesca, l’imbarco, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto. (1)
Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna, sono stabilite dal Ministro per le comunicazioni. (2)

Articolo 317 - Codice della navigazione

Il comandante del porto provvede all’applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonché la composizione e la forza minima dell’intero equipaggio.
Il Ministro per la marina mercantile, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell’equipaggio delle navi da carico e da pesca, l’imbarco, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto. (1)
Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna, sono stabilite dal Ministro per le comunicazioni. (2)

Note

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’articolo unico L. 09.06.1977, n. 333.
(2) Il Ministro per le comunicazioni, citato nel presente comma, è attualmente il Ministro dei trasporti della navigazione.

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