Art. 314 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Processo verbale

Articolo 314 - codice della navigazione

Le cause e la portata dei provvedimenti presi dal comandante ai sensi degli articoli 300 a 302, nonché la necessità di provvedere a norma del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 307, devono essere fatte constare, appena possibile, con processo verbale sottoscritto dagli ufficiali di coperta o, in mancanza, dai principali membri dell’equipaggio. In caso di rifiuto di alcuno di costoro a sottoscrivere, il processo verbale deve indicare le ragioni del rifiuto medesimo.
Copia del processo verbale sottoscritto dal comandante, deve essere allegata alla relazione di eventi straordinari all’atto della prestazione di questa alla competente autorità.

Articolo 314 - Codice della navigazione

Le cause e la portata dei provvedimenti presi dal comandante ai sensi degli articoli 300 a 302, nonché la necessità di provvedere a norma del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 307, devono essere fatte constare, appena possibile, con processo verbale sottoscritto dagli ufficiali di coperta o, in mancanza, dai principali membri dell’equipaggio. In caso di rifiuto di alcuno di costoro a sottoscrivere, il processo verbale deve indicare le ragioni del rifiuto medesimo.
Copia del processo verbale sottoscritto dal comandante, deve essere allegata alla relazione di eventi straordinari all’atto della prestazione di questa alla competente autorità.

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