Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l’armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può, in caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in nome e nell’interesse dell’armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione.
Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l’armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante, o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti dell’equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La presenza dell’armatore o di un suo rappresentante può essere opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell’art. 306.
L’armatore può riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e può inoltre impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante.