Art. 308 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle pertinenze

Articolo 308 - codice della navigazione

Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal comandante per le esigenze della nave, l’armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto il valore che le merci medesime avrebbero avuto al momento dell’arrivo nel luogo di destinazione. Tuttavia, se anteriormente all’arrivo nel luogo di prevista destinazione delle merci impiegate o vendute la nave è perduta per causa non imputabile all’armatore, questi è tenuto a corrispondere agli aventi diritto soltanto il valore che le merci avevano al momento dell’impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita.
Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprietà aliena, l’armatore è tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta per causa non imputabile all’armatore, il maggior valore che le pertinenze avevano al momento della vendita.
Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal comandante, l’armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto la somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a destinazione; se tuttavia non è possibile procedere allo svincolo per causa non imputabile agli aventi diritto, l’armatore è tenuto a corrispondere il valore delle pertinenze al momento della costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al momento dell’arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di perdita della nave, prevista nei comma precedenti, l’armatore è tenuto a corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.

Articolo 308 - Codice della navigazione

Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal comandante per le esigenze della nave, l’armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto il valore che le merci medesime avrebbero avuto al momento dell’arrivo nel luogo di destinazione. Tuttavia, se anteriormente all’arrivo nel luogo di prevista destinazione delle merci impiegate o vendute la nave è perduta per causa non imputabile all’armatore, questi è tenuto a corrispondere agli aventi diritto soltanto il valore che le merci avevano al momento dell’impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita.
Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprietà aliena, l’armatore è tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta per causa non imputabile all’armatore, il maggior valore che le pertinenze avevano al momento della vendita.
Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal comandante, l’armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto la somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a destinazione; se tuttavia non è possibile procedere allo svincolo per causa non imputabile agli aventi diritto, l’armatore è tenuto a corrispondere il valore delle pertinenze al momento della costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al momento dell’arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di perdita della nave, prevista nei comma precedenti, l’armatore è tenuto a corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.

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