Art. 304 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Relazione di eventi straordinari

Articolo 304 - codice della navigazione

Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall’arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo.

Articolo 304 - Codice della navigazione

Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall’arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo.

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