Art. 30 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Uso del demanio marittimo

Articolo 30 - codice della navigazione

L’amministrazione della marina mercantile regola l’uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia.

Articolo 30 - Codice della navigazione

L’amministrazione della marina mercantile regola l’uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia.

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