Art. 296 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Atti di stato civile e testamenti

Articolo 296 - codice della navigazione

Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale di stato civile previste dal presente codice e riceve i testamenti indicati nell’articolo 611 del codice civile.

Articolo 296 - Codice della navigazione

Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale di stato civile previste dal presente codice e riceve i testamenti indicati nell’articolo 611 del codice civile.

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