Art. 295 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali

Articolo 295 - codice della navigazione

Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.
Il comandante rappresenta l’armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.

Articolo 295 - Codice della navigazione

Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.
Il comandante rappresenta l’armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.

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