Art. 293 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Sostituzione del comandante in corso di navigazione

Articolo 293 - codice della navigazione

In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell’ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell’armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l’Autorità preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l’Autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario.
Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Articolo 293 - Codice della navigazione

In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell’ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell’armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l’Autorità preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l’Autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario.
Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

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