Art. 291 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Pubblicità del contratto di raccomandazione institoria

Articolo 291 - codice della navigazione

Quando il raccomandatario è preposto all’esercizio di una sede dell’impresa di navigazione, la pubblicità richiesta nell’articolo 289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l’institore.

Articolo 291 - Codice della navigazione

Quando il raccomandatario è preposto all’esercizio di una sede dell’impresa di navigazione, la pubblicità richiesta nell’articolo 289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l’institore.

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