Art. 29 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Pertinenze del demanio marittimo

Articolo 29 - codice della navigazione

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

Articolo 29 - Codice della navigazione

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

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