Art. 284 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Effetti della mancanza di pubblicità

Articolo 284 - codice della navigazione

In mancanza della pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente.
Le successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
In mancanza della pubblicità prescritta nell’articolo 282, il gerente è personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.

Articolo 284 - Codice della navigazione

In mancanza della pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente.
Le successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
In mancanza della pubblicità prescritta nell’articolo 282, il gerente è personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.

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