In mancanza della pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente.
Le successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
In mancanza della pubblicità prescritta nell’articolo 282, il gerente è personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.