Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote sociali; ma la responsabilità dei comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società non può superare l’ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave.
Il debito complessivo della società di armamento può essere limitato a norma degli articoli 275 e seguenti.