Art. 282 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Pubblicità a cura del gerente

Articolo 282 - codice della navigazione

Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve consegnare all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica dell’atto di nomina, perché gli estremi di questo, con l’indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull’atto di nazionalità.
In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicità dell’atto di costituzione, se questa non è stata richiesta a norma dell’articolo 279.

Articolo 282 - Codice della navigazione

Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve consegnare all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica dell’atto di nomina, perché gli estremi di questo, con l’indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull’atto di nazionalità.
In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicità dell’atto di costituzione, se questa non è stata richiesta a norma dell’articolo 279.

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