Art. 281 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Esecuzione della pubblicità dell'atto di costituzione

Articolo 281 - codice della navigazione

L’ufficio, al quale è richiesta la pubblicità della costituzione della società di armamento, provvede alla esecuzione delle formalità indicate nell’articolo 256.

Articolo 281 - Codice della navigazione

L’ufficio, al quale è richiesta la pubblicità della costituzione della società di armamento, provvede alla esecuzione delle formalità indicate nell’articolo 256.

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