Art. 280 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Documenti per la pubblicità dell'atto di costituzione

Articolo 280 - codice della navigazione

Chi domanda la pubblicità deve consegnare all’ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare.
La nota deve contenere:
a. il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari;
b. gli elementi di individuazione della nave;
c. la data e le clausole principali dell’atto costitutivo;
d. il nome e la paternità del gerente e l’indicazione dei suoi poteri.
Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.

Articolo 280 - Codice della navigazione

Chi domanda la pubblicità deve consegnare all’ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare.
La nota deve contenere:
a. il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari;
b. gli elementi di individuazione della nave;
c. la data e le clausole principali dell’atto costitutivo;
d. il nome e la paternità del gerente e l’indicazione dei suoi poteri.
Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.

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