Art. 277 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Valutazione del nolo e degli altri proventi

Articolo 277 - codice della navigazione

Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri proventi del viaggio viene computato l’ammontare lordo. (1)

Articolo 277 - Codice della navigazione

Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri proventi del viaggio viene computato l’ammontare lordo. (1)

Note

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo non sono applicabili alle imbarcazioni da diporto in virtù dell’art. 46, L. 11.02.1971, n. 50.

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