Art. 276 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Valutazione della nave

Articolo 276 - codice della navigazione

Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia né inferiore al quinto né superiore ai due quinti del valore della nave all’inizio del viaggio.
Se il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione è inferiore al minimo previsto dal comma precedente si assume la quinta parte del valore della nave all’inizio del viaggio. Se il valore della nave è superiore al massimo, si assumono i due quinti del valore all’inizio del viaggio .(1)

Articolo 276 - Codice della navigazione

Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia né inferiore al quinto né superiore ai due quinti del valore della nave all’inizio del viaggio.
Se il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione è inferiore al minimo previsto dal comma precedente si assume la quinta parte del valore della nave all’inizio del viaggio. Se il valore della nave è superiore al massimo, si assumono i due quinti del valore all’inizio del viaggio .(1)

Note

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo non sono applicabili alle imbarcazioni da diporto in virtù dell’art. 46, L. 11.02.1971, n. 50.

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