Art. 27 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero

Articolo 27 - codice della navigazione

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all’estero è esercitata dalle autorità consolari.

Articolo 27 - Codice della navigazione

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all’estero è esercitata dalle autorità consolari.

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