Art. 269 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Documenti da consegnare

Articolo 269 - codice della navigazione

Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l’uso della nave.
Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 377, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell’armatore, ovvero resa verbalmente con l’intervento di entrambi.

Articolo 269 - Codice della navigazione

Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l’uso della nave.
Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 377, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell’armatore, ovvero resa verbalmente con l’intervento di entrambi.

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