Art. 268 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Forma della dichiarazione

Articolo 268 - codice della navigazione

La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest’ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall’autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.

Articolo 268 - Codice della navigazione

La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest’ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall’autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.

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