Art. 266 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna

Articolo 266 - codice della navigazione

Per l’esercizio delle navi addette alla navigazione interna, l’annotazione dell’atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d’iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.

Articolo 266 - Codice della navigazione

Per l’esercizio delle navi addette alla navigazione interna, l’annotazione dell’atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d’iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.

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