Art. 264 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Vendita della nave

Articolo 264 - codice della navigazione

La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all’unanimità.
Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la metà dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, può autorizzare con decreto la vendita della nave all’incanto.
Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l’autorizzazione del tribunale può essere data su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in contraddittorio i comproprietari dissenzienti.

Articolo 264 - Codice della navigazione

La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all’unanimità.
Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la metà dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, può autorizzare con decreto la vendita della nave all’incanto.
Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l’autorizzazione del tribunale può essere data su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in contraddittorio i comproprietari dissenzienti.

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