La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all’unanimità.
Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la metà dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, può autorizzare con decreto la vendita della nave all’incanto.
Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l’autorizzazione del tribunale può essere data su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in contraddittorio i comproprietari dissenzienti.